Garau rinnova l’Archivio per tutelare il mercato

Il successo planetario delle sue sculture immateriali ha rivitalizzato il mercato di Salvatore Garau, portandolo ai vertici degli interessi dell’art community. Ricordiamo che, lo scorso maggio, “Io sono”, scultura immateriale collocabile in un’ambiente coperto, all’interno di una superficie di circa un metro quadrato, è stata aggiudicata ad Art-Rite Auction di Milano per 15.000 euro (compresi i diritti d’asta). La scultura immateriale partiva da euro 6.000 di base d’asta. Dopo una strenua battaglia tra collezionisti, è stata aggiudicata al doppio. 

La stampa internazionale, di settore e non, si è buttata sulla notizia tanto che, probabilmente, Salvatore Garau è l’artista più menzionato dai media nell’ultimo mese. Di fronte a una rivitalizzazione così clamorosa di un artista, è logico che cresca il pericolo di falsi. Garau aveva già costituito un Archivio nel 2013, e ora questo è stato rinnovato, proprio in occasione della battuta d’asta (vedi qui). 

Ricordiamo che le leggi, sia internazionali sia italiane, consentono la circolazione di un quadro nei circuiti professionali soltanto se provvisto delle dovute certificazioni. Per restare in Italia, il decreto 1062 del 25 gennaio 1971, articolo 2, recita: “Chiunque esercita una delle attività previste dall’articolo 1 (n.d.r, operatori del mercato dell’arte) deve mettere a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione. All’atto della vendita, il titolare dell’impresa o l’organizzatore dell’esposizione è tenuto a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza recante la sua firma”. 

Da parte sua, l’articolo 64 codice beni culturali cdlgs42/2004, afferma: “Chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fine di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura e di grafica […] o chiunque venda le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità o, almeno, la probabile attribuzione e la provenienza”. In sintesi, quando esiste un Archivio ufficiale, gli intermediari professionali hanno l’obbligo di fornire la relativa documentazione. 

In foto, dettaglio del certificato di autenticità che accompagna l’opera

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